18
maggio
2021

1. Compensazione pecuniaria per volo in ritardo

Il Regolamento CE 261/04 ha introdotto una serie di tutele in favore dei passeggeri aerei che subiscono disservizi aerei dalla compagnia aerea. Tra questi disservizi viene annoverato il ritardo, ossia il caso in cui il volo giunge a destinazione con un orario diverso e superiore rispetto a quello previsto nella prenotazione.

Il complesso di norme del Regolamento contempla tra le tutele invocabili quella della compensazione pecuniaria, ossia un risarcimento forfettario che ristora i disagi patiti dal passeggero per la perdita di tempo. Il Regolamento non prevede che in caso di ritardo il passeggero ha diritto alla compensazione, ma tale diritto è stato statuito dalla Corte di Giustizia dell’UE con sentenza Sturgeon del 2009 e Nelson del 2012. La compensazione pecuniaria ha i seguenti valori:

a. 250 euro per tratte aeree inferiori ai 1500 chilometri;

b. 400 euro per tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

c. 600 euro per tratte superiori ai 3500 chilometri.

2. Compensazione pecuniaria per volo in coincidenza perso

a. Poniamo di acquistare dalla compagnia aerea Alfa con un’unica prenotazione due voli: il primo da Catania a Londra e il secondo da Londra a New York. I voli sono operati da Alfa. Il primo volo arriva a Londra con un ritardo tale da farci perdere la coincidenza per New York. Alfa a questo punto ci propone un volo alternativo con il quale giungiamo a New York con un ritardo di oltre 4 ore. In tal caso abbiamo diritto ad una compensazione di 600 euro;

b. Poniamo che acquistiamo da Alfa anche i voli di ritorno per le stesse tratte. Il volo da New York a Londra viene operato da Beta, compagnia statunitense. Questo volo subisce un ritardo tale da non consentirci l’imbarco sul volo per Catania. Alfa ci propone un volo alternativo e giungiamo in Sicilia con un ritardo di oltre 4 ore. Anche in questo caso abbiamo diritto ad una compensazione pecuniaria di 600 euro, ma la dobbiamo pretendere da Alfa e non da Beta posto che i voli li abbiamo acquistati da Alfa (v. ordinanza Corte Giustizia UE del 12 novembre 2020).

c. Infine, poniamo che acquistiamo due voli in coincidenza con due distinte prenotazioni; una con Alfa e l’altra con Beta. In tal caso la compensazione non è invocabile ai sensi del Regolamento 261/04 in quanto trattasi di due contratti, mentre potrebbe essere reclamabile ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile.

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