Volo cancellato e compensazione pecuniaria (risarcimento)
A chi non è capitato di prenotare un volo e di ricevere la notizia non gradita di cancellazione del volo? Ebbene in tali casi non bisogna disperarsi in quanto la normativa europea prevede una serie di diritti che possono essere invocati dal malcapitato passeggero. In particolare, l’articolo 5 del Regolamento CE 261/04 prevede che in caso di volo cancellato il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria, ossia ad un risarcimento forfettario per la perdita di tempo patita. Tale risarcimento ha un valore che varia a seconda della lunghezza della tratta del volo:
- 250 euro per tratte inferiori ai 1.500 chilometri;
- 400 euro per tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
- 600 euro per tratte superiori ai 3500 chilometri.
La compensazione spetta se la comunicazione di cancellazione del volo viene inoltrata dalla compagnia aerea al passeggero con meno di due settimane prima rispetto alla data del volo e non viene offerto alcun volo alternativo a quello cancellato; o viene offerto un volo che parte con oltre 2 ore di anticipo o arriva a destinazione con oltre 4 ore di ritardo rispetto all’orario del volo originario; o la comunicazione viene inoltrata meno di una settimana prima rispetto alla data del volo e viene offerto un volo alternativo che parte con più di un’ora di anticipo o arriva a destinazione con oltre 2 ore di ritardo rispetto all’orario del volo originario.
La compensazione pecuniaria non spetta se la cancellazione è imputabile a circostanze eccezionali.
Lo sciopero è una circostanza eccezionale?
La risposta ci è stata fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che con sentenza del 23 marzo 2021 ha evidenziato: lo sciopero non costituisce circostanza eccezionale quando è indetto da un’organizzazione sindacale cui aderiscono i lavoratori di una compagnia aerea, i quali fanno valere i loro diritti riconosciuti a livello nazionale ed internazionale nei confronti della stessa compagnia aerea purché il datore di lavoro – vettore aereo venga informato dai sindacati entro i tempi previsti dalle normative nazionali. Pertanto, se i lavoratori della compagnia aerea Alfa, per il tramite delle organizzazioni sindacali, informano il vettore che in una determinata data incroceranno le braccia e i voli vengono cancellati, il passeggero ben può pretendere dalla compagnia il pagamento della compensazione pecuniaria poiché rientra sicuramente tra i compiti del datore-vettore quello di mediare con i lavoratori per il riconoscimento dei loro diritti e per la revoca dello sciopero.
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