4
luglio
2022

Cosa ci dice il Regolamento CE 261/04 in merito al volo cancellato per sciopero?

Il considerando 14 del Regolamento CE 261/04 menziona lo sciopero tra le circostanze eccezionali, ossia tra quei fattori per i quali la compagnia aerea è esonerata dal pagamento della compensazione pecuniaria in caso di volo cancellato. Il riferimento è generico e nel corso del tempo la Corte di Giustizia UE ha specificato in quali casi lo sciopero non è una circostanza eccezionale.

Per la Corte di Giustizia UE, lo sciopero non esonera la compagnia aerea dal pagamento della compensazione pecuniaria se tale evento è stato provocato dalla compagnia stessa.

Infatti, nel caso in cui a scioperare è il personale della compagnia aerea per il fallimento delle trattative dirette a ridefinire le condizioni di lavoro, il vettore non può esimersi dal pagare la compensazione pecuniaria se cancella voli a causa dell’assenza del personale. Lo sciopero, a detta dei Giudici della Corte, è un evento che inerisce al normale svolgimento dell’attività d’impresa del vettore e, pertanto, quest’ultimo deve adoperarsi per scongiurare disservizi ai passeggeri; se non si attiva, allora è tenuto a pagare al passeggero la compensazione pecuniaria per volo cancellato o in ritardo di tre o più ore (si veda la sentenza della Corte del 23 marzo 2021).

Lo stesso può dirsi nel caso di sciopero selvaggio, ossia di sciopero non indetto dalle sigle sindacali e proclamato all’improvviso in reazione ad annuncio di riorganizzazione dell’attività d’impresa da parte del vettore (si veda la sentenza della Corte del 17 aprile 2018).

Infine, la compagnia aerea è tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria anche quando i suoi dipendenti sciopero per solidarietà con i lavoratori della compagnia aerea madre (si veda sentenza della Corte del 6 ottobre 2021).

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*Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash