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maggio
2020

I passeggeri aerei hanno diritto in modo alternativo al voucher o al rimborso

28 maggio 2020

Dopo aver ricevuto nelle ultime settimane diversi reclami da parte dei passeggeri aerei, l’Antitrust ha deciso di inoltrare al Governo e al Parlamento una segnalazione relativa all’articolo 88 bis della Legge 27 del 24 aprile 2020, di conversione del cosiddetto Decreto Cura Italia.

In particolare, tale norma prevede che in caso di volo cancellato per l’emergenza sanitaria del Covid-19, la compagnia aerea può offrire al passeggero un voucher del valore del biglietto del volo cancellato. Per l’articolo 88 bis l’offerta di voucher non necessita dell’accettazione da parte del passeggero, il quale, pertanto, dovrà attendere la scadenza del voucher per ottenere la restituzione del denaro pagato per l’acquisto del volo.

La posizione della Commissione Europea

Il 13 maggio 2020 la Commissione Europea ha pubblicato una raccomandazione relativa ai voucher offerti ai passeggeri in alternativa ai rimborsi dei biglietti dei voli cancellati a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19. Secondo la Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento CE 261/04, il voucher è solo alternativo al rimborso in denaro. Pertanto, il passeggero può scegliere tra il rimborso in denaro del costo del biglietto e il voucher, la cui offerta è assoggettata a espressa accettazione da parte del passeggero.

La segnalazione dell’Antitrust

L’Antitrust riferisce la necessità di adeguare l’articolo 88 bis ai Regolamenti europei e in particolare, con riferimento al trasporto aereo, al Regolamento CE 261/04.

Lo strumento del voucher deve essere alternativo al rimborso ma non obbligatorio per il passeggero. 

Al fine di contemperare i diritti dei passeggeri e l’esigenza di liquidità dei vettori, i voucher devono essere accompagnati da garanzie volte a renderli più appetibili e affidabili per i passeggeri. Inoltre, l’Antitrust, evidenzia che il rimborso deve avvenire entro 14 giorni dalla richiesta del passeggero. A tutto ciò devono essere aggiunte garanzie pubbliche che proteggano i passeggeri in caso di insolvenza del vettore in modo tale che alla scadenza del voucher il passeggero possa ottenere il rimborso del prezzo pagato.

Alla luce di ciò, l’Antitrust invita il legislatore ad eliminare il contrasto tra l’articolo 88 bis del Decreto Cura Italia e i regolamenti europei, riservandosi di intervenire a tutela dei consumatori con applicazione della normativa europea.

A questo punto bisogna attendere una eventuale risposta da parte del Governo e/o del Parlamento in merito a tale segnalazione.

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